Arbau: "aboliamo i fondi dei gruppi consiliari"

Il consigliere regionale chiede di mettere ai voti la sua proposta

a cura della redazione
02/10/2013
Attualità
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Sul terremoto giudiziario sui fondi dei gruppi consiliari che sta investendo quasi tutti i consiglieri regionali delle passate legislature interviene il consigliere regionale Efisio Arbau che ritiene che “la questione pone interrogativi sull'intera classe politica”.

“Per le risposte giudiziarie bisogna attendere le sentenze, per quelle politiche e morali il giudizio è nelle risposte e l'atteggiamento (collaborativo, trasparente e convincente) che le persone coinvolte daranno a breve termine - dice Arbau -. Insomma, sull'inchiesta attendiamo, pertanto, che gli indagati dicano la loro davanti al pubblico ministero che ha annunciato di averli convocati. Poi rispetto alle questioni che emergeranno io e La Base trarremo le conclusioni. Una cosa posso, tuttavia, dirla già da adesso: domenica ho votato ed ho chiesto di votare una persona onesta di nome Francesca Barracciu che sono sicuro (se confermata l'indiscrezione giornalistica del suo coinvolgimento) riuscirà a chiarire la sua posizione. Nel mentre abolire i fondi dei gruppi non sarebbe male”.

Per questo stamane il consigliere barbaricino ha chiesto ai capigruppo in consiglio regionale di “calendarizzare la mia proposta di legge  per tagliare i fondi ai gruppi consiliari e stabilire una più equa indennità per svolgere l'onorevole ruolo di consigliere regionale”.

 

La proposta di Efisio Arbau per l'abolizione dei fondi dei gruppi consiliari.

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 535

presentata dal Consigliere regionale
ARBAU

il 16 luglio 2013

Indennità per svolgere l'onorevole e prestigioso ruolo di consigliere regionale in rappresentanza del popolo sardo, ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Al fine di dare attuazione al referendum abrogativo delle norme sulle indennità dei consiglieri regionali (legge regionale n. 2 del 1966) celebrato il 12 maggio 2012, la presente proposta di legge stabilisce un'equa indennità per svolgere l'onorevole e prestigioso ruolo di consigliere regionale, il taglio dei fondi ai gruppi consiliari con la contribuzione degli stessi consiglieri e la gestione del personale di supporto ai gruppi da parte del Consiglio regionale. Senza retorica o caduta demagogica, il presente provvedimento rende consono e trasparente il costo che la comunità sostiene per consentire ai consiglieri regionali di svolgere in modo adeguato il proprio mandato elettivo.

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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Indennità dei consiglieri regionali

1. L'indennità, comprensiva di qualsiasi emolumento, spettante ai membri del Consiglio regionale della Sardegna, ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è pari a euro 3.000 netti mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato. L'indennità è decurtata del 50 per cento per i consiglieri che non partecipano ad almeno l'80 per cento delle sedute e del 95 per cento per i consiglieri che non partecipano ad almeno il 60 per cento delle sedute. Sono assenze giustificate quelle causate da legittimo impedimento per malattia o impegno istituzionale autorizzato dall'Assemblea.

2. È corrisposto un rimborso per le spese di soggiorno pari ad euro 2.000 a favore dei consiglieri residenti in una località ubicata oltre 50 chilometri dalla sede del Consiglio regionale.

3. Tutte le cariche ricoperte in Consiglio e nella Giunta regionale sono onorifiche e non è prevista nessuna indennità aggiuntiva rispetto a quella di Consigliere regionale.

4. Gli assessori regionali che non siano membri del Consiglio regionale sono parificati ai consiglieri e percepiscono le indennità di cui al comma 1 ed il rimborso di cui al comma 2. Nessuna decurtazione è prevista per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio da parte dei componenti della Giunta regionale.

5. Gli importi delle indennità possono essere variati solo attraverso la modifica della presente legge.

 

Art. 2
Spese per i gruppi consiliari

1. Ogni consigliere contribuisce con il 10 per cento della propria indennità alle spese sostenute dai gruppi consiliari. Sono a carico del Consiglio regionale le spese relative al personale indicato dai consiglieri regionali, nel numero massimo di una unità per consigliere, con la funzione di prestare attività di supporto presso il gruppo di appartenenza.

Art. 3
Abrogazione

1. È abrogato l'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), contestualmente all'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

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