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OLZAI. Le campane che non suonano: la risposta alla popolazione della Sindaca Satta

redazione
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Riportiamo integralmente la nota che è stata pubblicata dagli amministratori del Comune di Olzai in merito alla richiesta di informazioni sull'annosa questione che riguarda lo spegnimento delle campane della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. (leggi l'ultimo articolo a riguardo)

Il Consiglio comunale di Olzai, nella seduta dell'8 luglio 2016, ha approvato il nuovo "Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale", con un apposito capitolo del Regolamento dedicato all'uso delle campane.
Si tratta dell'unico atto che la nostra Amministrazione poteva porre in essere per trovare una soluzione al "problema delle campane", considerato che non è stato possibile addivenire all'accordo auspicato, a suo tempo, con la Curia, a seguito dei forti vincoli e limitazioni che, di fatto, hanno impedito qualsiasi intervento risolutivo del problema.
Ci siamo impegnati a trovare una soluzione condivisa, ma il confronto non è stato produttivo, nonostante la nostra volontà, la nostra disponibilità a sostenere anche i costi per gli eventuali interventi tecnici- necessari per l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni normative vigenti- e sopratutto, il forte desiderio di andare incontro alla comunità che chiedeva risposte. Per quel che ci riguarda, con il suddetto atto abbiamo definitivamente assolto al nostro compito. A Olzai le campane potranno risuonare sempre che le autorità ecclesiastiche decidano di farle risuonare. In allegato riportiamo il CAP.VII del Regolamento uso campane. La distinzione fondamentale che deve essere fatta è quella tra uso delle campane per ragioni di culto e tutti gli altri usi. L'uso delle campane legato al culto è autorizzato dall'Art. 2 dell' "Accordo di revisione del concordato" del 18/2/84 (G.U.n.85 del 1074/85). L'articolo garantisce che la Chiesa Cattolica possa raggiungere sul territorio italiano i suoi fedeli con qualsiasi mezzo (esercizio pubblico di culto), tra cui rientra l'uso delle campane. L'uso delle campane per altre ragioni non connesse al culto: battito delle ore, scampanii, carillon..., dovrebbe invece adeguarsi ai limiti previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95. Tuttavia in questo caso non può essere applicato il limite d'immissione differenziale, in quanto applicabile solo ad attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. pertanto l'unico limite che deve essere rispettato è il limite d'emmissione, da verificarsi in esterno. Art.1. ci si asterrà dal suonare le campane durante le ore della notte, tranne la notte di Natale (S.messa di Mezzanotte) e di Pasqua (Veglia Pasquale). S'intende anche escludere il suono dell'orologio del campanile per le stesse ore della notte e anche per quelle diurne. Art.2. Si stabilisce che il suono delle camapne potrà avere inizio non prima delle ore 7, e deve cessare alle ore 22. Art.3. Nell'uso delle campane e nella durata del loro suono si raccomanda sempre un'adeguata moderazione, riservando solo a circostanze particolari ( es: solennità, feste patronali, eventi particolari della vita della comunità cristiana) una maggior festosità, in ogni caso solo in occasioni delle funzioni principali. 

Normativa di riferimento
L.447/95, art.659, comma 1, c.p., Cassazione pensale sez. I, 23 aprile 1998, n. 2316. Tribunale di Tortona, 7 maggio 2004, sentenza n.84, Tribunale di Chiavari, 9 agosto 2008, sentenza n. 373.

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