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Caccia in sicurezza: i consigli dei Carabinieri

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La caccia rimane in Sardegna uno degli sport più diffusi, grazie alla conformazione del territorio che si presta particolarmente a questo tipo di attività e alla passione atavica che parte della popolazione riversa. Tuttavia, talvolta, l’Arma dei Carabinieri con il personale delle proprie Stazioni o quello delle Squadriglie, interviene a richiesta degli utenti, per incidenti verificatisi a causa della disattenzione o superficialità nel maneggio e custodia delle armi da fuoco. E la legge sulla caccia, la n.157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, tra gli aspetti trattati ne evidenzia uno molto importante: le distanze di sicurezza. Infatti:

·      Distanze dalle case. La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. É vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.

·      Distanze da strade e ferrovie. La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. É vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.

·      Distanze da mezzi agricoli. La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.

·      Distanze da animali domestici. La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

·      Distanze appostamenti. In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

Inoltre è opportuno ricordare che è:

·      Sempre Vietato l’esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d’arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;

·      Vietato sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;

·      Vietato sparare nei pressi delle abitazioni. L'art. 703 del codice penale "Accensioni ed esplosioni pericolose" punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco

·      fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l’uso del gilet ad alta visibilità durante l’esercizio della caccia grossa organizzata con il sistema della battuta.

·      Accanto alla legge del 1992 abbiamo a complemento due ulteriori riferimenti:

·      L. R. 29.7.1998, n° 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni.

·      Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente del 20 luglio 2018, n.13. Calendario venatorio 2018/2019

La caccia non è un’attività pericolosa più di molte altre. Gli incidenti però succedono e per evitarli, la maggior parte delle volte, basterebbe rispettare le norme di legge ed utilizzare un pizzico di buonsenso.

Alcune norme si rifanno appunto al buonsenso e prescindono dalla forma di caccia praticata. La prima delle quali, la più elementare, prescrive di sparare solo in direzioni sicure. Questo vale per la caccia a palla unica come anche per quella a munizione spezzata (pallini). Nella caccia ai volatili in genere il fatto che si miri in aria non può essere una scusante per abbassare il livello d’attenzione. Quando si maneggia un’arma a caccia bisogna sempre esaminare la posizione di altri cacciatori e di eventuali altre persone presenti nei boschi (ad es. cercatori di funghi) e stimare dove andranno ad impattare i proiettili.

Nell’utilizzo della munizione a palla unica la situazione è ancora più complessa a causa dell’elevata gittata dell’arma utilizzata (anche chilometri per la carabina a canna rigata, centinaia di metri per il fucile a canna liscia). È importantissimo porre grande attenzione e considerare la zona in cui il proiettilepotrebbe impattare, sia nel caso in cui venga mancato il selvatico sia nel caso in cui il proiettile colpisca il bersaglio e continui nella sua corsa. Mai sparare il selvatico quando è lungo la linea di un crinale o quando dietro allo stesso non ci sia un ostacolo naturale.

Nella caccia in battuta al cinghiale bisogna utilizzare ulteriori accortezze, alcune delle quali prescritte dalla legge come per esempio l’obbligo di indossare abbigliamento ad alta visibilità. Oltre a ciò, nello svolgimento di un’attività di caccia collegiale come la battuta, è di vitale importanza rispettare alla lettera le disposizioni del capo caccia, unico Dominus dell’intera attività, il quale dovrà fornire precise e chiare indicazioni sullo svilupparsi della battuta, sulla posizione dei vicini di posta e sul settore di tiro. Altra condizione basilare per evitare incidenti e pericoli è proprio la definizione del settore di tiro, il quale dovrebbe prevedere un’area di rispetto di 30° (in cui non si deve sparare) rispetto a ciascuna delle poste limitrofe disposte sui due lati. Una volta determinato il proprio settore di tiro sarà utile prendere dei riferimenti naturali (quali alberi, cespugli, ed ogni altra cosa sia facilmente individuabile nella boscaglia) e memorizzarli attentamente. Una regola fondamentale, per una serie di motivi spesso trasgredita, è quella dell’obbligo da parte del cacciatore alla posta di restare nel posto assegnato fino a che non sia terminata la battuta. Spostarsi dalla propria posizione prima che sia terminata l’azione di caccia è la cosa più inopportuna che si possa fare, così come sparare ad un bersaglio in movimento nella boscaglia senza aver precisamente identificato il bersaglio.

Inoltre, quale che sia la tipologia di caccia prescelta, non bisogna mai dimenticare le variabili legate allecondizioni ambientali. Giornate di fitta nebbia o di pioggia, scarse condizioni di luce quali all’alba e dopo il tramonto, boschi molto folti, sono tutte condizioni in cui la minor visibilità prescrive un’attenzione ancora più elevata.

 

In caso di incidenti abbiamo due tipi di responsabilità:

·      civile: l'articolo 12, comma b della legge nazionale numero 157 del 1992, si può dire la legge quadro sull'attività venatoria, prevede l'indennizzo delle vittime di incidenti di caccia. Essa si basa sul principio secondo cui ogni azione commessa da un individuo, che cagioni danno ad un altro, obbliga l'autore del danno a ripararlo.
Il cacciatore in azione dev'essere assicurato, come previsto dall'art. 8 comma 8 della legge nazionale e dalla relativa legge regionale di recepimento. Altrimenti, in caso di controlli, incorre in pesanti sanzioni. L'assicurazione per responsabilità civile ad uso venatorio copre i danni fisici causati a terzi dal cacciatore, dalla sua arma o dal suo cane;

·      penale: in caso d'incidente può essere evocata anche la responsabilità penale del cacciatore, in particolare se l'incidente stesso sopravviene in seguito ad un'imprudenza caratterizzata da violazione di un obbligo di sicurezza o perché ha commesso un'infrazione. Ammende, pene detentive, sospensione o ritiro della licenza di caccia possono accompagnare questo tipo di condanna;

·      Soggettiva: sanzioni per il mancato rispetto di obblighi particolari, come norme di cui ai calendari venatori regionali e a quelli integrativi, possono aggiungersi a completamento del dispositivo sanzionatorio. Anche in questo caso è possibile arrivare a sospensioni o ritiri della licenza di caccia.

 

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