Entro il 4 maggio 2015, i soggetti detentori di armi, dovranno consegnare ai locali Uffici di P.S. (Questura, Commissariato di P.S., Stazione Carabinieri), presso i quali hanno denunciato la detenzione delle armi, il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione.
Si tratta dello stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi, previsto dall’art. 35 del T.U.L.P.S.
La novità è disciplinata dall’art. 6 del Decreto Legislativo 121/2013, che reca disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 204/2010, concernente l’attuazione della Direttiva Europea 2008/51/Ce.
La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie, che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero, non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcool.
Il certificato in questione, è rilasciato dagli Ufficiali Sanitari, dai medici della Polizia di Stato o dai medici militari abilitati.
Decorso il termine ultimo del 4 maggio 2015, i detentori di armi, che non avranno provveduto a consegnare il certificato medico agli Uffici di Polizia o Carabinieri, riceveranno una diffida per la presentazione del certificato stesso. Se nei 30 giorni successivi alla diffida, la certificazione non sarà presentata, gli inadempienti, verranno segnalati al Prefetto, che adotterà nei loro confronti il provvedimento del divieto di detenzione armi.
Sono esenti dall’obbligo, i titolari di porto d’armi in corso di validità e coloro che abbiano prodotto il certificato medico di idoneità psicofisica nei sei anni antecedenti al 5 novembre 2013, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29/09/2013 nr. 121.
Per eventuali ed ulteriori chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici di Polizia ed alle Stazione Carabinieri del luogo di residenza.