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Il calendario venatorio regionale finisce davanti alla Commissione europea

Le associazioni ecologiste hanno presentato un ricorso alla Commissione europea

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Le associazioni ecologiste Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus hanno inoltrato (12 agosto 2014) alla Commissione europea un ricorso in merito al calendario venatorio regionale sardo 2014-2015 (decreto assessoriale n. 16377/DecA/1 del 28 luglio 2014 + allegato 1, allegato 2, allegato 3) in quanto consente, ancora una volta, l’attività venatoria entro le aree S.I.C. e Z.P.S. in assenza di alcuna procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.).

Come si ricorda, recentemente la Commissione europea – Direzione generale “Ambiente” ha reso noto di aver aperto la procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI “diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat” a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) componenti la Rete Natura 2000, individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.

Fra i casi oggetto d’indagine vi sono il calendario venatorio regionale sardo 2012-2013 e il calendario venatorio regionale sardo 2013-2014 in assenza di procedura di V.INC.A. pur prevedendo la caccia anche entro S.I.C. e Z.P.S. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014).

Quindi, il calendario venatorio regionale sardo 2014-2015 andrà a integrare l’indagine europea.

Anche l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), nel parere (nota prot. n. 15625 del 17 luglio 2014) fornito per legge (art. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i.) sul calendario venatorio, aveva richiesto la procedura di V.INC.A., inascoltato.

Il rischio è sempre più l’apertura di una procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora (direttiva n. 92/43/CEE) e, in conseguenza di eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea, di una pesante sanzione pecuniaria a carico dell’Italia (e per essa alle amministrazioni pubbliche che hanno causato le violazioni), grazie soprattutto a omissioni o pressapochismo in materia di tutela ambientale, nonostante le tante istanze ecologiste.

Che cosa accade in questi casi?

Se non viene rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea – su ricorso o d’ufficio – avvia una procedura di infrazione (art. 258 Trattato U.E. versione unificata): se lo Stato membro non si adegua ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione  può inoltrare ricorso alla Corte di Giustizia europea, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna con una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.

Si ricorda che le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione.    

Fino a qualche anno fa le sentenze della Corte di Giustizia europea avevano solo valore dichiarativo, cioè contenevano l’affermazione dell’avvenuta violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro, senza ulteriori conseguenze.    Ora non più.    

Attualmente sono ben 106 le procedure di infrazione aperte contro l’Italia dalla Commissione europea. Di queste addirittura 20 (quasi un quinto) riguardano materie ambientali.

L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).

Ovviamente gli amministratori e/o funzionari pubblici che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l’illecito comunitario ne risponderanno in sede di danno erariale.

Bruxelles è molto più vicina di quanto possiamo pensare.

Il Governo Renzi, le Giunte regionali, gli Enti locali lo capiranno in tempo?

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