REDAZIONE. Le imprese agricole autorizzate alla vendita diretta, penalizzate in queste ultime settimane dalle limitazioni imposte agli spostamenti a causa dell’emergenza Covid-19, possono proseguire la loro attività organizzando punti vendita in Comuni anche diversi da quelli in cui è situata l'azienda, purché i luoghi in cui si svolge l’attività commerciale siano adeguatamente organizzati per assicurare il distanziamento sociale previsto dalle prescrizioni sanitarie.
Così ha precisato il Governo, attraverso la risposta a una “faq” pubblicata nella sezione “agricoltura, allevamento e pesca” del sito ufficiale governativo e richiamata in un breve comunicato stampa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Ecco il testo integrale del quesito di una azienda agricola e la risposta pubblicata nel sito del Governo che interessa anche gli imprenditori agricoli che operano in Sardegna (singoli o associati) autorizzati alla vendita diretta dei prodotti provenienti (in misura prevalente) dalle rispettive aziende:
FAQ: «Sono un’impresa agricola autorizzata alla vendita diretta in azienda situata in un piccolo Comune rurale di circa 1.500 abitanti. Le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone tra i Comuni impediscono ai miei clienti di raggiungere lo spaccio aziendale. Posso proseguire la mia attività organizzando un punto vendita in un Comune diverso da quello in cui è situato il centro aziendale, assicurando comunque il rispetto delle norme igienico sanitarie?».
RISPOSTA: Sì, previa comunicazione al comune in cui si intende esercitare la vendita ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fermo restando che i luoghi in cui si svolge tale attività siano adeguatamente organizzati per assicurare il distanziamento sociale previsto dalle relative prescrizioni sanitarie».