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OVODDA. Prevenzione degli incendi e lotta agli insetti nocivi

Ordinanza del sindaco Cristina Sedda

a cura della redazione
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OVODDA. Con l’avvicinarsi dell'estate si ripropone il problema del fieno e delle erbacce portatori di parassiti e insetti nocivi, nonché alimento per gli incendi. Per questo il sindaco di Ovodda Cristina Sedda ha firmato un’ordinanza in cui si da il termine del 15 giugno per ripulire i terreni delle aree urbane, quelli coltivati confinanti con il bosco oltre che vietare la sosta o il ricovero del bestiame nel centro abitato o in periferia.

Alla scadenza del 15 giugno, scrive il sindaco nell’ordinanza “l’amministrazione Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria”.

A seguire le disposizioni dell'ordinanza.

ORDINA

CHE ENTRO IL 15 GIUGNO 2014 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:

A) le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. N.14/41 del 18/04/2014:

1) Entro il 15 giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.

2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui punto n.1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.

3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.

4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui n.1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

L’inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 (articolo 28 Allegato alla Delibera G.R. n.14/41 del 18/04/2014 recante “ Prescrizioni Regionali Antincendio 2014-2016”) .

B) le seguenti prescrizioni:

- I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di terreni, cortili o spiazzi all’interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire i proliferare di insetti e altri animali nocivi.

- E’ vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, nonché tenere all’interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.).

L’inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 (articolo 7.- bis del d.LGS 267/00).

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa, per quanto di competenza, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Ovodda, alla A.S.L. n° 3 di Nuoro, Distretto di Sorgono e alla Stazione Forestale e di V.A. di Tonara.

AVVERTE

• Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.

• Che non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata questa Amministrazione Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

• Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 e s.m.i., o in alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

• A norma dell’art. 8 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante di P.L. dell’Unione Comuni Barbagia Dott. Cipriano Tendas Mele.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

DEMANDA

A tutto il personale indicato dall’articolo 29 delle “Prescrizioni Regionali Antincendio 2014- 2016”, la vigilanza sul tassativo rispetto delle Prescrizioni Regionali Antincendio citate e di quelle imposte con la presente ordinanza ai fini dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni eventualmente accertate.

Sotto, allegata, l'ordinanza.

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